Legge 283/1962 - Ispettori Sanitari La chiusura temporanea può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 517 bis del C. P.. Lo stesso, ai sensi dell'art.12 bis può disporre la chiusura definitiva nel pronunciare condanna per i reati previsti dagli artt. 5, 6 e 12 se il fatto commesso è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute pubblica). Art. 16.